Cappotto termico difettoso: responsabili sia impresa che progettista
La responsabilità del professionista tecnico in caso di installazione di un cappotto termico difettoso si può evincere allorquando si riscontri l'inosservanza delle prescrizioni di cui alla relazione ex legge 10/91 in materia di risparmio energetico, con determinazione di svariate incongruenze che poi si riflettono sulle numerose difformità dell'opera edilizia.
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Chi paga in caso di installazione in condominio di un cappotto termico difettoso? E' responsabile solo l'impresa che ha eseguito i lavori o anche il progettista/direttore dei lavori?
Di un caso spinoso ma interessante si è occupata la Corte di Cassazione, che nella sentenza 7176/2025 ha affermato che la responsabilità ricade su entrambi.
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Il caso: realizzazione di un cappotto termico difettoso
Un condominio ha commissionato a un'impresa edile dei lavori di riqualificazione energetica, tra cui l'installazione di un cappotto termico sullâedificio.
Tuttavia, dopo la conclusione dei lavori, sono emersi gravi difetti, tra i quali distacchi del rivestimento, infiltrazioni e inefficacia dellâisolamento termico.
I condomini hanno quindi avviato un'azione legale contro lâimpresa esecutrice e il direttore dei lavori, chiedendo il risarcimento dei danni.
La Corte d'Appello ha dichiarato responsabili sia l'impresa che il geometra direttore dei lavori, il quale è arrivato sino in Cassazione vedendosi però respinto l'appello.
Vediamo perchĂŠ.
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I difetti del cappotto termico
Dalla perizia tecnica sono emersi numerosi difetti:
- errori di installazione: utilizzo di materiali non conformi alle specifiche tecniche;
- problemi di adesione: il cappotto si è staccato in piÚ punti, compromettendo la sicurezza;
- infiltrazioni: l'errata posa ha causato passaggi dâacqua nelle murature;
- mancata efficienza energetica: lâisolamento termico non ha raggiunto le prestazioni richieste.
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La responsabilitĂ del progettista
La Corte d'Appello condivideva giustamente la valutazione del giudice di primo grado, che, in base ad una lettura corretta ed analitica degli elaborati peritali, era pervenuto alla conclusione che, in rapporto ai vari vizi accertati, doveva attribuirsi â di volta in volta â diversa rilevanza alle condotte tenute dall'impresa e dal geometra.
Si doveva, quindi, ritenere largamente preponderante la responsabilitĂ di questâultimo nella riscontrata inosservanza delle prescrizioni di cui alla legge n. 10/91, tenuto conto che il CTU (Consulente Tecnico dâufficio) dellâATP (Accertamento Tecnico Preventivo) aveva rilevato nella relazione tecnica redatta dal professionista âparecchie incongruenzeâ, che si riflettevano inevitabilmente sulle numerose difformitĂ riscontrate.
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La responsabilitĂ dell'impresa
Dallâaltra parte, non poteva escludersi del tutto la responsabilitĂ dellâimpresa appaltatrice, posto che dallâelaborato peritale si desumeva, ad esempio, che i sistemi di ventilazione previsti nella relazione non erano stati effettivamente realizzati e che le caratteristiche tecniche delle caldaie a condensazione (verosimilmente fornite dall'impresa, in assenza di qualsiasi contraria risultanza probatoria) non raggiungevano i valori minimi prescritti dalla normativa in materia di risparmio energetico.
Tutti i vizi accertati sono stati ricondotti, quindi, in misura preponderante alla cattiva esecuzione dellâopera da parte dellâimpresa salvo quello relativo alla coibentazione delle pareti; tuttavia, anche se con riguardo a tale vizio viene riconosciuto a monte un errore progettuale da parte del geometra, il CTU ha ritenuto che lâinadeguatezza dellâisolamento termico progettato fosse talmente palese che la stessa impresa appaltatrice avrebbe potuto e dovuto avvedersene.
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La suddivisione delle responsabilitĂ
In definitiva non poteva escludersi la responsabilità (sia pure non preponderante) del geometra nella produzione degli altri vizi costruttivi.
Infatti, "lâattivitĂ di direzione dei lavori non si esauriva in un controllo episodico e formale della coerenza e congruenza delle opere realizzate rispetto alle previsioni di progetto, ma comprendeva anche un controllo in fase di esecuzione delle opere".
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L'esenzione dalla responsabilitĂ per vizi dell'opera
Inoltre, la Corte ha sottolineato come lâappaltatore sia onerato â ai sensi dellâart. 1669 c.c. - della prova di dimostrare di essere esente da ogni responsabilitĂ rispetto alla presenza di vizi: per 'liberarsi' dalla responsabilitĂ , avrebbe cioè dovuto provare che tale vizio non sussisteva allâatto della consegna dellâopera e che, quindi, fosse imputabile ad interventi effettuati da terzi.
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Le responsabilitĂ accertate
Lâimpresa è stata quindi ritenuta direttamente responsabile dei difetti costruttivi, in quanto ha:
- utilizzato materiali non idonei;
- realizzato il cappotto senza rispettare le corrette procedure di posa;
- ignorato le indicazioni del progetto e le normative tecniche.
à emersa anche una responsabilità del direttore dei lavori, il quale:
- non ha adeguatamente controllato la corretta esecuzione dellâopera;
- non ha segnalato tempestivamente i difetti, permettendo che lâopera venisse completata con vizi gravi.
In definitiva:
- la responsabilitĂ del geometra è preponderante nella riscontrata inosservanza delle prescrizioni di cui alla legge n. 10/91 ma non escludeva quella dellâimpresa appaltatrice;
- allo stesso modo non può escludersi la responsabilità del geometra negli altri vizi costruttivi nella sua qualità di direttore dei lavori, anche se in tal caso con un minor grado di efficacia causale.
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Le conseguenze giuridiche
La Cassazione ha quindi stabilito:
- la condanna dellâimpresa esecutrice al risarcimento per i danni subiti dal condominio;
- il coinvolgimento del geometra/direttore dei lavori per responsabilità nella vigilanza;
- l'obbligo di rifacimento dellâopera a regola d'arte, con eventuale risarcimento aggiuntivo per i danni subiti dai condomini.
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Fonte Ingenio

